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Scade il 14 febbraio l’aggiornamento dei R.S.P.P.

Una attenta e puntuale scheda normativa e procedurale studiata da AiFOS per attuare correttamente la prima scadenza dell’aggiornamento quinquennale. Un servizio di “certificazione” e di calcolo automatico delle ore svolte o mancanti dell’aggiornamento riservato ai soci ed attivo in Area Riservata

Approfondisci

Premessa
L’AiFOS ha attivato, esclusivamente per i propri soci, un servizio di “Certificazione” che consente di poter archiviare, nella propria area riservata del sito web dell’AiFOS, tutti gli Attestati, o autocertificazioni e dichiarazioni relativi ai corsi per R.S.P.P. distinti per i Moduli A, B e C nonché gli Aggiornamenti.
In un apposito spazio dovranno essere inseriti i pdf degli Attestati ed i relativi dati identificativi comprese le ore svolte.
Il sistema consente un calcolo automatico delle ore svolte ed, in base al macrosettore Ateco, calcola le ore, di aggiornamento, svolte o mancanti alla data di scadenza del primo quinquennio e di quelli successivi.
Basandosi sul sistema dell’autodichiarazione del soggetto, l’AiFOS emette una Dichiarazione di convalida dei dati ed è possibile stampare un foglio riassuntivo e convalidante relativo alla formazione e all’aggiornamento svolto.
I R.S.P.P. avranno così la possibilità di poter consegnare al Datore di Lavoro, al posto di decine di copie di attestati, una singola dichiarazione riassuntiva e sempre aggiornata.

Sommario

  1. Il primo quinquennio dell’aggiornamento
  2. Il servizio di certificazione aggiornamento R.S.P.P. per i soci Aifos
  3. Lo svolgimento delle funzioni di R.S.P.P.
  4. L’aggiornamento per R.S.P.P.

4.1. I corsi di aggiornamento on-line erogati in e-Learning.

  1. La documentazione
  2. La questione dell’esonero e riconoscimento dei crediti formativi
  3. Le difficoltà iniziali
  4. L’esonero dal modulo “A” per riconoscimento dei crediti formativi pregressi
  5. L’esonero dal modulo “A” per conseguimento Laurea
  6. L’esonero dal modulo “B” per riconoscimento dei crediti formativi pregressi
  7. L’esonero dal modulo “B” per conseguimento Laurea
  8. Corsi di aggiornamento e crediti formativi per R.S.P.P.
  9. Una precisazione per non fare confusione
  10. Come passare da un raggruppamento di macro settori ad un altro
  11. Tabella A4 - Riconoscimento ai Responsabili  SPP dei crediti professionali e formativi pregressi

 1. Il  primo quinquennio dell’aggiornamento

La scadenza quinquennale dell’aggiornamento per i R.S.P.P scade il 14 febbraio 2012 in quanto questa data è stata indicata quale punto di riferimento dalle Linee Interpretative del 5 ottobre 2006 in relazione all’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (pubblicato in G.U. il 14 febbraio 2006).
Data la complessità affrontata per il riconoscimento di crediti formativi pregressi ed esoneri la data è stata fissata per tutti coloro che svolgevano le funzioni di R.S.P.P. alla data del 14 febbraio 2007.
Come più volte richiamato, l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento è collegato al modulo B oppure alla data di conseguimento della laurea.
Per ogni singolo macrosettore del modulo B deve essere registrata la data di chiusura dello svolgimento del corso e, a far tempo da tale data, decorre il quinquennio entro il quale deve essere svolto l’aggiornamento.
Si può quindi verificare che la conclusione dell’aggiornamento possa essere differente in base al periodo di chiusura del macrosettore del modulo B.
Per tutti coloro che sono stati esonerati dalla frequenza al modulo B sono da osservare le seguenti modalità:

  1. per gli esonerati a seguito del riconoscimento, con autodichiarazione, dei crediti professionali e formativi pregressi, la scadenza dell’aggiornamento è fissata per legge il 14 febbraio 2012;
  2. per gli esonerati a seguito del conseguimento di Laurea prevista dalla legge l’aggiornamento, del primo quinquennio, deve essere svolto entro 5 anni dalla data del conseguimento della Laurea.

L’aggiornamento prosegue, quindi, con scadenza quinquennale con una raccomandazione prevista dalle Linee guida dell’Accordo Stato Regioni di svolgere i corsi di aggiornamento a cadenza periodica e spalmata nell’arco del quinquennio.

2. Il servizio di Certificazione e Aggiornamento R.S.P.P. per i soci AiFOS

Un nuovo servizio, esclusivo per i soci AiFOS, consente di inserire i dati degli Attestati conseguiti (o le autodichiarazioni) dei Moduli A, B e C e gli Attestati riportanti le ore di Aggiornamento, nonché di controllare, con un calcolo automatico, le ore svolte e quelle mancanti relative all’aggiornamento quinquennale.
Questo sistema si basa su autodichiarazione e consente di avere un archivio in formato “PDF” di tutti i documenti inseriti, che possono essere visualizzati e stampati in ogni momento.
Al termine del caricamento può essere stampata:

  1. dichiarazione di aver svolto i moduli A, B, C per lo svolgimento delle funzioni di R.S.P.P.
  2. dichiarazione di aver svolto durante il quinquennio, sulla base degli attestati e dei crediti conseguiti, l’aggiornamento della formazione come previsto dall’Accordo Stato Regioni.

Il servizio è accessibile dall’Area riservata del sito istituzionale.

3. Lo svolgimento delle funzioni di R.S.P.P.

Per lo svolgimento delle funzioni di R.S.P.P. è necessario una serie di requisiti previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e dai successivi Accordi Stato-Regioni. Il sistema definito dalla normativa prevede tre momenti specifici, strettamente correlati tra loro:

  1. essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al Diploma d’istruzione secondaria superiore (comma 2);
  2. frequentare specifici corsi  di formazione (comma 4);
  3. frequentare corsi di aggiornamento (comma 6).

L’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 chiarisce meglio la questione, configurando un sistema di corsi, che diano pieno titolo per lo svolgimento del ruolo di R.S.P.P., che presenta due caratteristiche:

  1. corsi per lo svolgimento del ruolo di RSPP (comma 2, art. 32, D. Lgs. n. 81/2008);
  2. corsi di aggiornamento per poter mantenere, nel tempo, il titolo di R.S.P.P. (comma 6, art. 32, D. Lgs. n. 81/2008).

Fondamentalmente, viene a crearsi un sistema non permanente, ma valido per un periodo di 5 anni, per lo svolgimento delle funzioni di R.S.P.P. alla cui scadenza deve essere stata svolta una azione periodica di aggiornamento della formazione.
Il R.S.P.P. dovrà quindi, in prima istanza, svolgere i corsi obbligatori e, successivamente, l’aggiornamento pena la decadenza delle proprie funzioni. Come noto l’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 e le successive Linee Interpretative del 5/10/2006 definiscono che per lo svolgimento delle funzioni di R.S.P.P. vi sia l’obbligo della frequenza di un apposito corso svolto attraverso distinti moduli:

  1. Modulo A: si deve svolgere una sola volta e costituisce credito permanete;
  2. Modulo B: si deve svolgere una sola volta e non costituisce credito permanente ma ha valore solo per i primi 5 anni;
  3. Modulo C: si deve svolgere una sola volta e costituisce credito permanete.
  4. Aggiornamento: si basa sul sistema dei macrosettori previsti per il modulo B e deve essere svolto entro un quinquennio dalla data di conclusione della formazione del modulo B.

4. L’Aggiornamento del R.S.P.P.

Per dare attuazione al comma 6 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 valgono le disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 e delle successive Linee Interpretative del 5/10/2006 in base a cui sono stati stabiliti i criteri dei corsi di aggiornamento.
La base di partenza è costituita dal modulo B, specifico per ciascuno dei macrosettori per i quali sono stati identificati dei raggruppamenti obbligatori previsti in ore di svolgimento correlati al macrosettore:

- 40 ore per i macrosettori B1, B2, B6, B8, B9:

B1 - Agricoltura
B2 - Pesca
B6 - Commercio , Trasporti
B8 - P.A., Istruzione
B9 -  Uffici e Servizi

- 60 ore per i macrosettori B3, B4, B5, B7:

B3 - Costruzioni
B4 - Manifatturiero
B5 - Chimico
B7 - Sanità, Sociale

-100 ore per tutti i macrosettori B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9.

In base raggruppamento dei macrosettori, il R.S.P.P. definisce la propria appartenenza e frequenta le relative ore di corso per l’aggiornamento.
L’aggiornamento viene calcolato dalla data dell’attestazione conseguita dalla frequenza ad uno o più macrosettori del modulo B e, da quella data, scatta il quinquennio entro il quale deve essere svolto l’aggiornamento stesso quantificato in ore o crediti formativi.
Al fine di fare ulteriore chiarezza, si sottolinea che il raggruppamento dei macrosettori per ore  (40, 60 e 100 ore) riguarda solo l’aggiornamento e nulla a che fare e a che vedere con il modulo B le cui ore di svolgimento sono definite per ciascun macrosettore.

4.1. I corsi di aggiornamento on line erogati in e-Learning.

L’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 consente che i corsi di aggiornamento possano essere effettuati anche in modalità di formazione a distanza.
AiFOS ha sviluppato una piattaforma in grado di erogare corsi di formazione in modalità e-Learning. I corsi sono costruiti in linea con il sistema previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Da febbraio 2012 saranno disponibili  i seguenti corsi per l’aggiornamento RSPP:
1) Stress lavoro-correlato;
2) I principi della comunicazione;
3) La formazione e la progettazione;
4) I fattori trasversali di rischio;
5) I sistemi di gestione.

5. La documentazione per il R.S.P.P.

Chi svolge le funzioni di R.S.P.P.  deve quindi possedere, e dimostrare sia al Datore di lavoro che lo ha designato, sia alle autorità addette alla vigilanza, il possesso dei seguenti requisiti:

  1. Copia o autodichiarazione di avere, o essere esonerato, un Diploma di Istruzione secondaria superiore;
  2. Attestato di frequenza al modulo “A”, o autocertificazione dell’esonero;
  3. Attestato di frequenza al modulo “B” relativamente al macrosettore ATECO (che possono essere uno o più o tutti) o autocertificazione dell’esonero;
  4. Attestato di frequenza al modulo “C”;
  5. Attestati o Dichiarazione cumulativa (settore, argomenti trattati, ore totali svolte) riguardante lo svolgimento dell’aggiornamento.

Vale la pena ricordare come questa documentazione costituisca il primo requisito necessario per lo svolgimento delle funzioni di R.S.P.P.
Vi è però da precisare come questa documentazione non sia definitiva e permanente. O meglio: sono definitive e permanenti le attestazioni riguardanti i moduli A e C, mentre, il modulo B ha durata di 5 anni ed all’interno del quinquennio successivo alla frequenza del modulo B deve essere svolto l’aggiornamento al fine di conservare il titolo per lo svolgimento delle funzioni di R.S.P.P.

6. La questione dell’esonero e riconoscimento dei crediti formativi

L’Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 e le Linee Interpretative del 5/10/2006 definiscono i casi di esonero sia dal modulo A e sia dal modulo B.
Le specifiche dell’esonero sono riportate nella tabella A4, dell’Accordo, allegata alla presente nota. Al fine dell’esonero, si ritiene di proporre quale strumento utile il sistema l’autodichiarazione, evitando raccolta di carte e documenti di cui il R.S.P.P. autocertifica - con formula legale - la  validità e di cui si assume responsabilità.
Il riconoscimento dell’esonero, o più precisamente, di crediti professionali e formativi pregressi  indica quale momento per l’effettuazione del calcolo la data del 14 febbraio 2006.
Si tratta pertanto di un esonero definito nel tempo e riservato solo a coloro che ne hanno titolo e diritto alla data della pubblicazione dell’Accordo sulla G.U. del 14 febbraio 2006.
Oltre ai criteri di esonero previsti da tali Accordi Stato-Regioni, vi è l’esonero previsto dal comma 5, art. 32, D.Lgs. n. 81/2008 che riguarda i laureati di specifiche classi di laurea.
I laureati sono esonerati dalla frequenza al modulo A e B.
La decorrenza quinquennale dell’aggiornamento viene calcolata partendo dalla data della laurea, giorno da cui scatta il quinquennio entro cui deve essere svolto l’aggiornamento.

7. Le difficoltà iniziali

L’obbligo della formazione per i R.S.P.P. è stata, per la prima volta, definito dal D. Lgs. n. 195 del 23 giugno 2003 (approvato dopo la condanna dell’Unione Europea inflitta all’Italia poiché il D. Lgs. 626/94 non prevedeva nessuna formazione per lo svolgimento delle funzioni di R.S.P.P.).
A seguito del D. Lgs. n. 195/2003 la competenza della definizione del percorso formativo per R.S.P.P. veniva demandata all’Accordo Stato-Regioni che veniva approvato in data 26 gennaio 2006 e pubblicato sulla G.U. il 14 febbraio 2006.
A causa della complessità iniziale ed a differenti indirizzi ed interpretazioni che ne scaturirono, è stata emanata, successivamente, in data 5 ottobre 2006 una linea Interpretativa dell’Accordo. Tali Linee, però, hanno visto la loro pubblicazione sulla G. U. del 7 dicembre 2006 e quindi entrarono in vigore solo il 22 dicembre 2006.
Si può ben comprendere come dal primo decreto del 2003 fino all’ultimo Accordo siano passati circa 3 anni ed in tale periodo di carenza legislativa, inesattezze ed errori materiali dei testi nonché errate interpretazioni abbiano portato a differenti e confuse applicazioni, le cui difficoltà sono ben evidenti ed emergono al momento della prima scadenza quinquennale.

8. L’esonero dal modulo “A” per riconoscimento dei crediti formativi pregressi

Il modulo A costituisce il corso di base, della durata di 28 ore, per lo svolgimento della funzione di R.S.P.P..
Si tratta di un corso  propedeutico agli altri e la sua idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi, costituendo credito formativo permanente.
Il riconoscimento dell’esperienza lavorativa già maturata dai R.S.P.P., è riportato nella tabella  A4  che prevede le seguenti tipologie di esonero:

  1. crediti professionali e formativi pregressi da esperienza lavorativa superiore ai tre anni, con incarico di R.S.P.P. alla data del 14 febbraio 2006 e designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003.
  2. Non è richiesto nessun titolo di studio;
  3. crediti professionali e formativi pregressi superiore di sei mesi ed inferiore ai tre anni, con incarico di R.S.P.P. alla data del 14 febbraio 2006 e designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003.
  4. Non è richiesto nessun titolo di studio;
  5. con incarico di R.S.P.P. alla data del 14 febbraio 2006 e designati dopo il 14.02.2003.
  6. Devono aver svolto una formazione inerente ai contenuti dell’ art. 3 del D. M. 16.1.1997 (di norma un corso di 16 ore rivolto ai Datori di lavoro che intendono svolgere direttamente le funzioni di R.S.P.P.);
  7. È obbligatorio essere in possesso un Diploma di istruzione secondaria superiore;
  8. R.S.P.P. di nuova nomina, designato entro il 14 febbraio 2006 con formazione inerente ai contenuti del D.M. 16.1.1997         

-È obbligatorio essere in possesso un Diploma di istruzione secondaria superiore.

9. L’esonero dal modulo “A” per conseguimento Laurea

Coloro che sono in possesso di una Laurea in una della classi previste dal comma 5, art. 32, D. Lgs. n. 81/2008 sono esonerati dalla frequenza al modulo A.
Le classi di laurea riconosciute per l’esonero dalla frequenza al modulo A sono:

  1. 4S  Tecnici della Prevenzione degli Ambienti e Luoghi di Lavoro
  2. L7   Ingegneria civile ed ambientale
  3. L8   Ingegneria dell’informazione
  4. L9   Ingegneria industriale
  5. L17 Scienze dell’architettura
  6. L23 Scienze e tecniche dell’edilizia
  7. LM26  Ingegneria della sicurezza
  8. Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile.

10. L’esonero dal modulo “B” per riconoscimento dei crediti formativi pregressi

Il modulo B riguarda una serie di corsi di specializzazione, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative classificate nei Macro Settori di attività (ATECO, Attività economiche e commerciali).
Il modulo B non è propedeutico al modulo C. Ha validità quinquennale. Il credito formativo ottenuto con la frequenza del modulo B è valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l’obbligo di aggiornamento. Il modulo B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume (o si intende assumere) la nomina di R.S.P.P..
Ne discende che il modulo B ha una valenza temporale di 5 anni e successivamente ricorre l’obbligo dell’Aggiornamento.
Il riconoscimento dell’esperienza lavorativa già maturata dai R.S.P.P., è riportato nella tabella  A4  che prevede una sola tipologia di esonero:

  1. crediti professionali e formativi pregressi superiore ai tre anni, con incarico di R.S.P.P. alla data del 14 febbraio 2006 e designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003.
  2. per il macrosettore Ateco in cui svolge l’attività alla data del 14 febbraio 2006.
  3. Non è richiesto nessun titolo di studio

11. L’esonero dal modulo “B” per conseguimento Laurea

Coloro che sono in possesso di una Laurea in una della classi previste dal comma 5, art. 32, D. Lgs. n. 81/2008 sono esonerati dalla frequenza al modulo B.
Le classi di laurea riconosciute per l’esonero dalla frequenza al modulo A sono:

  1. 4S  Tecnici della Prevenzione degli Ambienti e Luoghi di Lavoro
  2. L7    Ingegneria civile ed ambientale
  3. L8    Ingegneria dell’informazione
  4. L9    Ingegneria industriale
  5. L17  Scienze dell’architettura
  6. L23  Scienze e tecniche dell’edilizia
  7. LM26  Ingegneria della sicurezza
  8. Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile

12. Corsi di aggiornamento e crediti formativi per R.S.P.P.

I corsi di aggiornamento sono obbligatori per tutti gli R.S.P.P.. Non è previsto nessun tipo di esonero per la frequenza ai corsi di aggiornamento.
La  durata dei corsi,  rapportata ai macrosettori Ateco di cui ai prospetti del Modulo B,  è così articolata:

  1. 40 ore per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco  nn. 1 – 2 – 6 – 8 – 9 (riferiti al modulo B);
  2. 60 ore per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 3 – 4 – 5 – 7 (riferiti al modulo B);
  3. 100 ore per i responsabili di tutti i  macrosettori di attività Ateco  nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 (riferiti al modulo B);

13. Una precisazione per non fare confusione

I corsi di aggiornamento fanno riferimento ai moduli B, ma non devono essere confusi con il modulo B.
Come abbiamo visto, il modulo B riguarda la formazione specifica in uno o più macrosettori ATECO (individuati da B1 a B9) mentre l’aggiornamento utilizza le medesime denominazioni del Macrosettore ma, solo ai fini dell’aggiornamento che deve, invece, essere svolto in base alle ore previste dal raggruppamento dei macro settori.
Si precisa inoltre che, mentre la formazione del modulo B riguarda singolarmente ogni macrosettore ATECO, i corsi di aggiornamento hanno un carattere trasversale in quanto i contenuti dell’aggiornamento possono riguardare:
a)  il settore produttivo di riferimento;
b)  le novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia; 
c)  le innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.
Ne deriva, a titolo di esempio, che la frequenza ad un corso di aggiornamento legislativo o sul rumore sia valido sia per il R.S.P.P. che deve svolgere le 40 ore sia per quello che ne deve svolgere 60.

L’aggiornamento per gli esonerati dal modulo A e B
Non sono previsti esoneri alla frequenza dall’aggiornamento.
Tutti coloro che sono stati esonerati dalla frequenza al modulo B avevano l’obbligo di svolgere almeno il 20% delle ore dell’aggiornamento (40, 60 o 100) entro il 14 febbraio 2008; per tutti resta comunque confermato l’obbligo che l’aggiornamento deve completarsi entro il 14 febbraio 2012.

14. Come passare da un raggruppamento di macro settori ad un altro

Al momento dell’Aggiornamento, il R.S.P.P. in base alle proprie funzioni sceglie il raggruppamento dei macrosettori (40, 60 o 100 ore) ed il calcolo delle ore si basa sul totale del monte ore che deve essere svolto nel corso del quinquennio.
Qualora un R.S.P.P. decida di passare da un raggruppamento all’altro deve verificare le seguenti condizioni:

  1. di aver svolto, o essere stato esonerato alla data del 14 febbraio 2006, il relativo corso del macrosettore interessato secondo le modalità del modulo B;
  2. Solo dopo aver frequentato il modulo B (dei macrosettori interessati) potrà svolgere l’aggiornamento in un differente raggruppamento.

(es. qualora un R.S.P.P. abbia svolto (o sia stato esonerato) il Modulo B per il macrosettore Agricoltura ed intenda svolgere le funzioni per il macrosettore Costruzioni dovrà:

  1. svolgere il corso B3, della durata di 60 ore;
  2. svolgere l’aggiornamento del raggruppamento di 60 ore.

Nel caso in cui, invece, non fosse esonerato dallo svolgimento del modulo B Agricoltura, dovrà sempre frequentare il corso per il Macrosettore Agricoltura della durata 36 ore e svolgere l’aggiornamento aggiungendo l’aggiornamento specifico delle 60 ore.
Successivamente, questo R.S.P.P. dovrà svolgere ogni 5 anni un aggiornamento di 100 ore.

 


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