Il tempo dell’incertezza e degli alibi, ed anche della buona fede, che spesso portavano crediti formativi gratuiti andando a convegni e riunioni è finito!
La battaglia condotta dalla CIIP (Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione) che ha promosso le interrogazioni parlamentari per favorire e garantire una formazione vera ha avuto la risposta ufficiale del Governo.
Rispondendo all’interrogazione parlamentare dell’on. Boccuzzi, il Viceministro Martone ha affermato che “con specifico riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento per i responsabili (RSPP) e per gli addetti (ASPP) dei servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono in corso delle intese con il Coordinamento tecnico delle Regioni per la revisione dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
Nella revisione dell’accordo, che si rende necessaria per chiarire i dubbi interpretativi e facilitare anche l’attività di verifica sull’effettività della formazione, verrà ribadita la necessità del rispetto di tutti i requisiti previsti ai fini della validità del corso e richiamati dall’onorevole interrogante”.
Nella sostanza, il Viceministro al Lavoro, ribadisce che la prossima revisione dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 dovrà precisare con chiarezza che l’aggiornamento obbligatorio dei RSPP e ASPP deve:
- individuazione del responsabile del progetto formativo;
- impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
- tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;
- assenze ammesse: massimo 10 % del monte ore complessivo;
- un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
- verifiche degli apprendimenti;
- attivazione da parte di un soggetto abilitato;
- invio della relativa documentazione alla regione competente per territorio a cura del soggetto abilitato.
In base a quest’ultimo punto sarebbe opportuno un’indirizzo unitario da parte delle singole regioni che a tutt’oggi agiscono a macchia di leopardo.
Chiarezza ed indirizzi e modelli unici cui deve essere demandata la documentazione al fine di evitare che una regione chieda i file in excel e l’altra in pdf. Una vuole il verbale finale e l’altra la copia degli attestati: le autonomie regionali sono sacrosante, ma la confusione normativa e le complicazioni amministrative non sono più ammesse!In merito, sempre alla risposta del Viceministro Martone, vale la pena sottolineare come nella stessa vi siano alcune affermazioni importanti come la vigilanza sull’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 faccia capo all’Azienda Sanitaria Locale e soltanto in alcuni casi (edilizia) alle direzioni territoriali del Ministero del Lavoro.
Viene inoltre ribadito il valore della circolare n. 20 del 29 luglio 2011 del Ministero del lavoro, cui faranno seguito ulteriori istruzioni, in relazione alle numerose segnalazioni di criticità relative alla formazione svolta da pseudo enti bilaterali.
Si allega la Documentazione relativa costituita da:
Interrogazione a risposta scritta dell’on. Boccuzzi
Allegato B – Seduta n. 620 del 12/4/2012
BOCCUZZI, MIGLIOLI, BERRETTA, ESPOSITO, RAMPI, SCHIRRU, CODURELLI e MATTESINI.
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
- come noto, a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee - quinta sezione, 15 novembre 2001 [«Inadempimento di uno Stato - Incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE - Sicurezza e salute dei lavoratori»] nella causa C-49/00, in Italia è stato approvato il decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003, entrato in vigore il 13 agosto 2003, che ha modificato il decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994, relativo alla salute e sicurezza sul lavoro, integrando l'articolo 2 («definizioni») e introducendo, in specifico, l'articolo 8-bis, che ha definito le capacità e i requisiti professionali dei responsabili (RSPP) e addetti (ASPP) ai servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994;
- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha individuato gli indirizzi ed i requisiti minimi dei suddetti «corsi» con:
a) Accordo tra il Governo e le regioni e le province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37; - b) Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro (Repertorio atti n. 2635), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2006, n. 285»;
- l'accordo del 26 gennaio 2006, «indirizzi e requisiti dei corsi», prescrive al punto 2.1. «Organizzazione»:
- individuazione del responsabile del progetto formativo;
- impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
- tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;
- assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;
- lo stesso accordo del 26 gennaio 2006, al punto 2.2 «Metodologia di insegnamento» e apprendimento prescrive che è necessario:
- «garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione»;
- l'accordo del 26 gennaio 2006, al punto 3 «Corsi di aggiornamento di cui all'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 626 del 1994», prescrive la frequenza a «corsi» di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale, definite dallo stesso punto 3 in 40, 60 oppure 100 ore nel quinquennio per i RSPP (in funzione dei Macrosettori Ateco in cui operano) ovvero in 28 ore nel quinquennio per gli ASPP (numero uguale per tutti indipendentemente dal Macrosettore Ateco). Detto punto 3 prevede la possibilità di effettuare l'aggiornamento anche tramite modalità di formazione a distanza, ma nulla innovando rispetto agli «indirizzi e requisiti dei corsi» di cui al punto 2.1 e alla «Metodologia di insegnamento» di cui al punto al punto 2.2;
- il «Testo Unico», decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, supplemento ordinario n. 108/L, ha riconfermato le prescrizioni già vigenti ai sensi dei sopra riportati (articolo 8-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 195 del 2003), in particolare all'articolo 32, comma 2;
- tutte le suddette normative (decreto legislativo n. 195 del 2003, accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, decreto legislativo n. 81 del 2008) prevedono l'obbligo di frequenza a «corsi» di formazione e di aggiornamento, come sopra individuati (individuazione del responsabile del progetto formativo; impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità; tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso; assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;) e in presenza di «un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione»;
- tutte le suddette normative mai indicano la possibilità che i «corsi» siano sostituibili da «seminari» ovvero «convegni» ovvero «forum» ovvero altre «riunioni», comunque definite, che evidentemente nulla corrispondono a veri «corsi» di formazione e di aggiornamento, così come non contemplano possibilità che la partecipazione ai «corsi» possa superare il numero massimo di 30 partecipanti;
- altre più recenti normative, in specifico gli «accordi» in sede di Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012, e relativi alla formazione di dirigenti, preposti e lavoratori prescrivono obblighi e metodologie del tutto simili, in particolare il numero massimo dei partecipanti, le metodologie interattive, le verifiche degli apprendimenti e il registro delle presenze con la frequenza minima del 90 per cento del monte ore didattico e il controllo delle presenze;
- la terza «Relazione» della Commissione parlamentare di inchiesta (Senato) sul «fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "MORTI BIANCHE"», approvata nella seduta del 17 gennaio 2012 del Senato (Doc. XXII-bis, n. 5), al punto 3.3, ha indicato l'importanza della formazione e della «qualificazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro» e ha ripreso proposte analoghe presentate nell'audizione del 15 giugno 2011 dalla CIIP (Consulta interassociativa italiana per la prevenzione), costituita da 14 tra le più rappresentative Associazioni italiane, che si occupano di prevenzione; tali proposte sono state riprese anche nelle risoluzioni approvate dal Senato in data 17 gennaio 2012;
- in contrasto con il quadro normativo richiamato, risulta che vengano attivati e promossi, anche con pubblicizzazione sui siti internet iniziative tipo «seminari» ovvero «convegni» ovvero «forum» ovvero altre «riunioni», comunque definite, che evidentemente nulla corrispondono a veri «corsi» di formazione e di aggiornamento, come prescritti dalla vigente normativa, in particolare per la non corrispondenza, alle prescrizioni dei punti 2.1. e 2.2 del citato Accordo Stato-regioni del 26 gennaio 2006;
- la situazione attuale si caratterizza per presenza di offerte formative anche non conformi alle prescrizioni sopra richiamare, che penalizzano, in particolare, le piccole e medie imprese e crea una distorsione di mercato a favore di attività formative di dubbia validità -:
quali interventi abbia assunto o intenda assumere urgentemente, anche d'intesa con le regioni, per
- riconfermare e controllare che i «corsi» previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, all'articolo 32, relativi alla formazione e aggiornamento dei responsabili (RSPP) e degli addetti (ASPP) ai servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano svolti e abbiano validità esclusivamente in presenza di quanto prescritto ai punti 2.1 e 2.2 dell'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37, verificandone l'integrale conformità alle relative prescrizioni;
quali interventi abbia assunto o intenda assumere urgentemente, anche d'intesa con le Regioni, per
- confermare e ribadire che ciascun «corso» in oggetto non possa essere ritenuto conforme alle normative vigenti, ove manchi uno o più dei seguenti requisiti e condizioni:
- individuazione del responsabile del progetto formativo;
- impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
- tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;
- assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;
- un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
- verifiche degli apprendimenti;
- attivazione da parte di un soggetto abilitato;
- invio della relativa documentazione alla regione competente per territorio a cura del soggetto abilitato.
(5-06587)
Risposta del Viceministro Martore
Martedì 5 giugno 2012, Commissione XI Lavoro
TESTO DELLA RISPOSTA
Passo ora ad illustrare l’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Boccuzzi concernente i corsi di formazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Preliminarmente è necessario ricordare che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza viene svolta dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio, così come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e soltanto in alcune attività -essenzialmente in edilizia – la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può essere esercitata anche dai servizi ispezione del lavoro delle Direzioni territoriali del lavoro.
Da quanto premesso si evince che non rientra nelle attività delle Direzioni territoriali del lavoro programmare ispezioni ed effettuare specifici accertamenti sulla conformità al dettato normativo dei corsi di formazione e aggiornamento per i responsabili (RSPP) e per gli addetti (ASPP) dei servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Gli eventuali accertamenti sulla effettività della formazione erogata dagli organismi all’uopo individuati sia nell’articolo 32 comma 4 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che nell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, vengono infatti effettuati solo qualora, nel corso delle ispezioni nei settori di competenza di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (settore delle costruzioni edili e ambito ferroviario), dall’esame degli attestati di formazione emergano dubbi circa la regolarità del percorso formativo, oppure a seguito di specifico incarico delegato dall’Autorità Giudiziaria.
In relazione alle numerose segnalazioni di criticità pervenute in merito all’attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi, il Ministero che rappresento ha già fornito, con la circolare n. 20 del 29 luglio 2011, alcune indicazioni operative, cui faranno seguito ulteriori istruzioni.
Con specifico riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento per i responsabili (RSPP) e per gli addetti (ASPP) dei servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono in corso delle intese con il Coordinamento tecnico delle Regioni per la revisione dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
Nella revisione dell’accordo, che si rende necessaria per chiarire i dubbi interpretativi e facilitare anche l’attività di verifica sull’effettività della formazione, verrà ribadita la necessità del rispetto di tutti i requisiti previsti ai fini della validità del corso e richiamati dall’onorevole interrogante.
Per quanto riguarda i controlli da porre in essere per verificare che le offerte formative rispettino il dettato normativo, d’intesa con il Coordinamento tecnico delle Regioni, si è deciso di programmare
le azioni di vigilanza nel «Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro », presieduto dal Ministro della salute, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Risposta dell’on. Boccuzzi al Vice Ministro Martone
Antonio BOCCUZZI (PD), nel ringraziare il viceministro per la disponibilità dimostrata, ricorda che il principale obiettivo della sua interrogazione era quello di proseguire nel monitoraggio dell’attività posta in essere dal Governo nel campo della formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e, in particolare, delle iniziative dirette a contrastare fenomeni che nulla hanno a che vedere con un’attività formativa reale e di qualità.
Nell’evidenziare, infatti, l’estrema confusione che caratterizza talune proposte formative del settore, ritiene che il Governo debba impegnarsi, con maggiore chiarezza, in un percorso di sensibilizzazione che riconduca le troppe iniziative ad oggi esistenti nell’alveo di un quadro normativo e giuridico rispettoso della legislazione vigente e degli accordi stipulati, anche di recente, tra Stato e regioni.
Per tali motivazioni, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta.